Una
nuova legge per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
E’
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2011 la
legge n. 77 del 13 maggio 2011, la legge che disciplina le fasi di
preparazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli
di quarta gamma.
Il provvedimento chiarisce che per prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
si intendono “i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana
freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono
sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli
seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi:
selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e
confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo
di atmosfera protettiva”.
Si tratta, in altre parole, di prodotti quali frutta e verdura fresche che
vengono lavate, asciugate, tagliate e confezionate in buste o in vaschette
di plastica e sono già pronte per il consumo.
La legge nasce dall’esigenza di assicurare al consumatore un elevato
livello di qualità e di sicurezza degli ortaggi e della frutta pronti per
il consumo, anche in considerazione della notevole diffusione di tali
prodotti e della forte espansione che il mercato ortofrutticolo ha
conosciuto in tale specifico segmento.
Per quanto riguarda le procedure di commercializzazione, i prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera
filiera distributiva o mediante distributori automatici, nel rispetto dei
parametri che saranno stabiliti da un decreto di attuazione che sarà
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo
economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
La normativa stabilisce che i prodotti di cui sopra possono essere
confezionati sia singolarmente che in miscela, in contenitori di peso e di
dimensioni diversi; si precisa, altresì, che nelle confezioni possono
essere aggiunti anche ingredienti di origine vegetale non freschi o
secchi, nella percentualmente limitata definita dal decreto di attuazione.
In particolare, il citato decreto di attuazione dovrà stabilire i
parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del
confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché le
informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del
consumatore.
I Ministeri competenti dovranno individuare, inoltre, le misure da
introdurre progressivamente al fine di utilizzare per il confezionamento
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma imballaggi ecocompatibili
secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme
tecniche di settore.
La legge n. 77/2011 entrerà in vigore il 16 giugno 2011.
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